Separazione, casa coniugale al figlio, tempi simmetrici ai genitori. Il tribunale di Matera anticipa il ddl Pillon
Non un figlio-pacco-postale sballottato 15 giorni da un genitore e 15 dall’altro. Ma la casa coniugale a disposizione del figlio, con i genitori che si traferiscono là a turno. Spese, costi, obblighi e diritti divisi perfettamente a metà, senza discussioni, né liti. Con una innovativa sentenza di omologa di separazione, il Tribunale di Matera anticipa, per così dire, il – contestatissimo – ddl Pillon. La giurisprudenza precede il legislatore.
L’omologazione, nell’ambito di un procedimento per separazione consensuale, è l’atto fondamentale. Significa, infatti, che le condizioni della separazione, concordate tra le parti con l’assistenza dei loro legali, sono state ritenute idonee a garantire l’interesse della prole minorenne. L’accordo raggiunto dalle parti nel caso della sentenza omologata dal tribunale lucano realizza una bigenitorialità perfetta, pienamente aderente ai principi sottesi al regime di affidamento condiviso.
Ecco perchè – spiega l’avvocato Luciano Vinci – il provvedimento “è straordinario”. “Dopo la separazione – sottolinea il legale – il minore rimane a vivere prevalentemente presso uno dei genitori (il cosiddetto collocatario) mentre all’altro viene riconosciuto un calendario di frequentazione. Il genitore collocatario ha in genere il diritto di rimanere a vivere presso la casa coniugale, indipendentemente dal titolo di proprietà”.
“Nel caso portato all’attenzione del Tribunale di Matera – afferma Vinci – la casa non è stata assegnata ai genitori. Si è previsto, infatti, che nell’immobile rimanga stabilmente il minore e che, di settimana in settimana, vi si alterneranno i genitori. Inoltre, nella specie, sempre per garantire la bigenitorialità del minore, si è stabilito che lo stesso trascorra con i figli tempi perfettamente paritetici. Pertanto, non vi sarà un genitore prevalente rispetto all’altro”.
In ragione dei tempi simmetrici di frequentazione e dei redditi equivalenti dei genitori, si è poi previsto che ciascuno di loro provveda, in forma diretta, al mantenimento del minore nei tempi di sua spettanza. Nessun assegno di mantenimento, dunque, di un genitore in favore dell’altro, che invece è la soluzione preferita dal Tribunale per il mantenimento della prole. “Come dire – commenta il legale – si è in qualche modo anticipato il ddl Pillon”.