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Permessi Legge 104: sono cumulabili?

Parliamo oggi dei permessi Legge 104 e in particolare sulla loro cumulabilità relativamente a soggetti disabili e familiari che li assistono.
Il cumulo dei permessi 104 non è sempre consentita, quindi andremo a vedere quali sono i casi di cumulo previsti e la legislazione di riferimento che ne esplicita le direttive.

Mettiamo il caso che un soggetto disabile lavoratore che fruisca dei permessi 104 debba anche prestare assistenza a un familiare portatore di handicap. È possibile questo tipo di cumulo?

Nella circolare Inps n. 37/1999 viene precisato che “il lavoratore disabile può fruire dei giorni di permesso solo per se stesso e non anche di ulteriori giorni per assistere un altro familiare disabile”.

Tale fondamento è però stato incrinato dalla circolare Inps n. 53/2008, nella quale si legge quanto segue: “Si ritiene che il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi ex Legge 104/92 per se stesso, possa anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave; senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch’esso in condizioni di disabilità grave”.
In seguito si specifica che tale capacità non necessariamente debba essere riconducibile “a una idoneità suscettibile di accertamento medico-legale”.

Prendiamo ora l’esempio di un lavoratore non disabile che debba assistere un familiare disabile lavoratore che fruisce già dei permessi. In questo caso i giorni di permesso vengono riconosciuti al lavoratore non disabile. Tuttavia sussistono 2 condizioni:

  • Il lavoratore con handicap che beneficia dei propri permessi deve avere una effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore convivente. Questa necessità di assistenza dovrà essere valutata dal medico anche in relazione alla gravità del suo handicap.
  • Nel nucleo familiare non deve essere presente un altro familiare non lavoratore che dunque può prestare assistenza.

Alla circolare di cui sopra ha fatto seguito un altro messaggio Inps (n. 128/2003), che ha fornito ulteriori chiarimenti. Testualmente: “i giorni di permesso dei due soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate; considerato che l’assenza dal lavoro, con la conseguente fruizione dei permessi da parte di chi assiste, è giustificata dal fatto che deve assistere il disabile, assistenza che non necessita durante le giornate in cui quest’ultimo lavora”. In breve il lavoratore disabile e il familiare devono fruire dei giorni di permesso in contemporanea.

Sulla questione è intervenuto anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite la risposta n. 30/2010 fornita all’Istat, specificando che “il diritto alla fruizione del congedo de quo da parte del familiare non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo, attività lavorativa”. L’Inps ha dunque annullato quanto riportato nella circolare n. 128/2003 sopraccitata. Infine va citata la nota 33274/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha specificato come la situazione ordinaria sia la coincidenza dei giorni di permesso; ma ciò non esclude che il lavoratore possa fruire anche di giorni di permesso diversi, per svolgere funzioni di assistenza nei confronti del disabile quando questi lavora e la cui presenza non sia richiesta.

Un’altra condizione di cumulo da verificare riguarda la possibilità da parte di un lavoratore di assistere due familiari disabili. Sotto questo aspetto bisogna prendere in considerazione l’integrazione fornita dal Decreto 119/2011 (articolo 6) alla Legge 104 (articolo 33, comma 3). La situazione appena citata è possibile, ma a una condizione: l’altra persona con handicap grave da assistere deve corrispondere al coniuge, oppure a un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado, a patto che questi abbia genitori o coniugi over 65, o deceduti, oppure anch’essi affetti da patologie invalidanti. Per parenti o affini di terzo grado, dunque, il cumulo dei permessi 104 non è consentito.

Se supponi che un tuo dipendente stia godendo del permesso in maniera scorretta, non esitare a contattarci:

Tel.+39 080 5020101
Fax +39 080 5021188

informazioni@aldotarricone.com

 

Assenteismo e verifica uso scorretto permessi ex legge 104

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