Le novità in materia di assegno divorzile

Le ipotesi che possono portare alla rideterminazione dell’assegno di mantenimento o divorzile e che possono essere dimostrate grazie all’intervento di una agenzia investigativa autorizzata sono:
- L’ex coniuge percepisce un reddito non dichiarato, come nei casi di chi presta lavoro in nero;
- L’ex coniuge ha intrapreso una nuova relazione more uxorio;
- L’ex coniuge ha dichiarato, in fase di divorzio, un reddito diverso da quello effettivo.
Nel caso di specie, un uomo ha presentato ricorso al Tribunale di Roma per chiedere la riduzione o la revoca dell’assegno divorzile che era obbligato a versare, e che ammontava a 3300 euro. Ma il Tribunale ha respinto il ricorso, poiché non erano state allegate prove delle circostanze sopravvenute tali da giustificare la modifica delle condizioni di divorzio. L’uomo ha reclamato sostenendo che la ex moglie fosse una lavoratrice dipendente perfettamente autonoma, che non aveva mai contribuito di fatto al mantenimento della figlia. Inoltre la donna, secondo l’uomo, era proprietaria di diversi immobili che rendevano ancora più importante il suo patrimonio.
Ma il reclamo è stato anch’esso rigettato dalla Corte, perché, oltre a non essere state presentate prove di diverse circostanze sopravvenute, in grado di incidere sul reciproco assetto economico, rispetto a quelle già analizzate nella sentenza di divorzio del 2013, le proprietà della donna erano state acquisite in epoca anteriore al divorzio, ed il mantenimento della figlia era già stato oggetto degli accordi presi in passato tra le parti.
Secondo la Cassazione, infatti, “in tema di revisione dell’assegno divorzile ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell’assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali.” (…) “pertanto, la diversa interpretazione giurisprudenziale, sopravvenuta alla pronuncia impugnata, della fattispecie di cui all’art. 9 della I.. n. 898 circa i criteri da utilizzare per decidere sulla istanze di modifica dell’assegno divorzile, non può configurare i giustificati motivi legittimanti l’accoglimento del ricorso in esame.”
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Fonte: avvocatoandreani.it