Infedeltà: coniuge risarcito anche senza addebito della separazione?
Se viene violato un diritto fondamentale, quale la dignità della persona, non è necessario l’addebito della separazione per il risarcimento del coniuge tradito.
Il tradimento può essere motivo di addebito della separazione quando il matrimonio naufraga per colpa del tradimento del coniuge, ossia quando il giudice accerta che il tradimento ha assunto specifica efficienza causale nella determinazione della crisi coniugale.
I doveri che derivano dal matrimonio, previsti dall’articolo 143 c.c. in tema di collaborazione, coabitazione, assistenza e fedeltà, hanno natura giuridica vera e propria.
Quindi con la violazione dei doveri coniugali si verifica la lesione di diritti costituzionali, e vi saranno gli estremi dell’illecito civile. Questo potrà determinare il risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c., senza che ci sia necessariamente l’addebito della separazione.
Il risarcimento di tale danno può essere effettuato solo nel caso in cui venga violato un diritto fondamentale di rango costituzionale, come la dignità della persona. La violazione deve essere realmente grave, con modalità insultante, ingiuriosa ed offensiva, che superi la soglia della tollerabilità (Cass. n. 6598/2019; in termini anche Cass. n. 8862/2012).
Recentemente il Tribunale di Reggio Emilia ha ribadito questa conclusione, nella sentenza n. 558 del 24 giugno 2020. La moglie aveva nascosto all’ex marito di essere incinta di un altro. In questo caso, il comportamento lesivo di un diritto fondamentale della persona e la sua gravità non sono riconducibili alla semplice infedeltà, che sarebbe rilevante ex art. 143 c.c. nell’ambito del diritto di famiglia, ma non potrebbe fondare una domanda di risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. in assenza di modalità insultante e ingiuriosa.
Invece, spiega il Tribunale, elemento costitutivo della domanda risarcitoria diventa la consapevolezza della ex di essere rimasta incinta a causa della relazione extraconiugale, poiché la mera infedeltà non è di per sé idonea a fondare la domanda risarcitoria. Il marito avrebbe dunque dovuto dimostrare, anche in via presuntiva, che la donna fosse consapevole di essere rimasta incinta di un altro, ma non avendo fornito alcuna prova in tal senso, la sua domanda viene rigettata.