Dorme dal nuovo compagno e ha le sue chiavi di casa: niente assegno divorzile
La convivenza more uxorio è una delle ipotesi che possono portare alla rideterminazione dell’assegno di mantenimento o divorzile e che possono essere dimostrate grazie all’intervento di una agenzia investigativa autorizzata.
Le altre ipotesi sono:
- L’ex coniuge percepisce un reddito non dichiarato, come nei casi di chi presta lavoro in nero;
- L’ex coniuge ha dichiarato, in fase di divorzio, un reddito diverso da quello effettivo.
Con l’espressione “more uxorio” si intende la convivenza di fatto di due persone, senza che di tra loro ci sia il vincolo del matrimonio o dell’unione civile. Dimostrare la coabitazione dell’ex coniuge con un nuovo partner è fondamentale per la richiesta di revisione dell’assegno di mantenimento o divorzile, poiché si presume che le disponibilità economiche dei conviventi siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare.
Per raccogliere le prove della presunta convivenza gli investigatori privati effettuano delle attività di monitoraggio e di pedinamento dell’ex coniuge, affiancate da indagini OSINT e SOCMINT, per raccogliere tutti gli elementi utili a dimostrare la stabilità e la continuità della nuova relazione. Secondo la giurisprudenza in materia, infatti: “l’instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorché di fatto, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno a carico dell’altro coniuge, rescindendo ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale; il relativo diritto rimane definitivamente escluso, essendo la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole” (Cass. n. 2466/2016, n. 6855/2015).
Tale principio è stato recentemente confermato dall’ordinanza n. 28915 del 17.12.2020 della Cassazione, nella quale viene trattato il caso di un uomo che aveva proposto appello contestando il precedente aumento dell’assegno divorzile ottenuto dalla moglie, e la nuova convivenza instaurata da quest’ultima con un altro uomo, da considerarsi stabile, poiché durava da molti anni, la donna pernottava presso l’abitazione dell’uomo e aveva anche le chiavi di casa. Non solo: i due andavano sempre in vacanza insieme e la donna copriva cariche sociali in società riconducibili al nuovo partner. Tutti elementi che, come abbiamo visto, gli investigatori privati possono rilevare attraverso le indagini succitate.
Per i giudici era possibile, di fatto, ritenere che la donna avesse creato una nuova famiglia, con il conseguente venire meno del presupposto dell’assegno divorzile. La donna, con ricorso in Cassazione, ha sostenuto che non si trattava di una nuova famiglia di fatto, ma di una semplice e libera relazione, lamentando inoltre di non avere redditi sufficienti per autosostenersi, se le venisse negato l’assegno.
La Cassazione, però, ha confermato e ribadito che l’instaurazione da parte dell’ex coniuge di un nuovo nucleo familiare rescinde ogni connessione con il precedente tenore e modello di vita goduti in costanza di matrimonio, e viene anche meno la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge.
La differenza tra un semplice rapporto occasionale e una famiglia di fatto è il carattere di stabilità, che, come in questo caso, conferisce grado di certezza al rapporto sussistente tra la donna ed il nuovo partner, tale da renderlo rilevante giuridicamente, e che tra l’altro l’ex marito aveva provato con elementi probatori validi ed inequivocabili, prodotti in giudizio.
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Fonte: ordineavvocatinapoli.it