Tra i requisiti previsti dal T.U.L.P.S. per poter ottenere il decreto di nomina a guardia particolare giurata e' necessario aver adempiuto agli obblighi di leva. E' pertanto evidente che in mancanza di un congedo militare, ottenuto con qualsiasi motivazione, non si puo' accedere a questa professione.
Preliminarmente la informiamo che il servizio delle guardie particolari e le sue modalita' di esecuzione sono posti sotto la diretta vigilanza del Questore. Questo posto, si rappresenta che la qualifica di guardia giurata non comporta lo svolgimento di funzioni di agente di polizia giudiziaria e pertanto tali operatori non dispongono di poteri di intervento e di coercizione fisica diversi da quelli accordati a tutti i consociati dall'art.383 del codice di procedura penale. Si ritiene quindi che pur non essendovi un espresso divieto normativo sia comunque inopportuno che le guardie giurate vengano dotate ed utilizzino le manette.
Il servizio delle guardie particolari giurate nominate ai sensi degli artt.133 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.d. 18 giugno 1931, n.773) e le sue modalita' di esecuzione, sono posti sotto la diretta vigilanza del Questore, secondo quanto disposto dal R.d.l. 26 settembre 1935, n.1952 convertito in legge 19 marzo 1936, n.508.
Preliminarmente si rappresenta che la figura della guardia del corpo non e' disciplinata dall'ordinamento giuridico. La legislazione consente infatti ai privati di espletare compiti di sicurezza per conto terzi soltanto relativamente ai beni mobili ed immobili e non anche con riguardo all'incolumita' delle persone fisiche ovvero alla preservazione dell'ordine pubblico. La protezione di questi ultimi beni giuridici, a parte i casi di autotutela espressamente previsti dalla legge, comunque caratterizzati dall'occasionalita' dell'intervento, deve ritenersi demandata esclusivamente all'Autorita' di pubblica sicurezza e alle Forze di Polizia. Da cio' discende che l'esercizio di una siffatta attivita' da parte dei privati costituisce una indebita assunzione di una funzione pubblica sanzionabile, quanto meno, a norma dell'art.347 c.p. (usurpazione di pubbliche funzioni). Tale conclusione si applica anche nei riguardi di coloro che, mediante l'organizzazione e la tenuta di corsi di formazione professionale all'uopo finalizzati, tendono, di fatto, ad agevolare lo svolgimento di attivita' vietate ai privati.
Il servizio delle guardie particolari giurate e' sottoposto alla diretta vigilanza del Questore il quale approva il regolamento di servizio degli istituti, ai sensi del R.D.L. 1952/1935 e del R.D.L. 2144/1936. Pertanto, premesso che le modalita' operative devono essere specificamente indicate nel regolamento del suo istituto del quale Lei deve prendere visione, non e' possibile fornire la risposta chiesta attraverso questo sito, poiche', trattandosi di una questione squisitamente operativa, rientra nella specifica competenza dell'Autorita' di Pubblica Sicurezza provinciale.
L'attuale normativa non prevede in linea di massima la qualifica di pubblico ufficiale alle guardie particolari giurate. Queste ultime, infatti, sono chiamate a svolgere precipuamente prestazioni a tutela dei beni di privati. Si ritiene, tuttavia, che quando la normativa attribuisca alle guardie particolari giurate compiti di natura pubblicistica (come ad esempio nel settore della normativa antifumo o anche in quello della vigilanza venatoria), esse rivestano la qualifica di pubblico ufficiale. Si osserva infatti, che l'elemento che definisce la figura di pubblico ufficiale, non e' piu' l'eventuale rapporto di dipendenza del singolo dallo Stato o da altro ente pubblico, bensì nell'effettivo svolgimento di attivita' pubblicistica, a prescindere dalla natura del rapporto di impiego che si instaura tra i soggetti e' l'ente.